I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in Medicina dello Sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito ed immodificabile, ex allegato D del Decreto ministeriale del 24 aprile 2013.

Obbligo di certificazione

La certificazione per l’attività sportiva non agonistica è obbligatoria ed è attualmente regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013; dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, art. 42 bis; dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, art.10-septies; dal Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014 e successive Nota esplicativa del 16 giugno 2015 e Nota integrativa del 28 ottobre 2015; infine, dalla Circolare del CONI del 10 giugno 2016.

L’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013, mentre la certificazione per l’attività sportiva agonistica per i disabili è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993.

Cosa si intende per attività sportiva non agonistica

Cos’è di preciso la attività sportiva non agonistica?
Si considera attività sportiva non agonistica quella svolta dai seguenti soggetti:
· Alunni che svolgono attività sportiva organizzata dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare;
– Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quella nazionale;
Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.

Quando il certificato è facoltativo

La certificazione per l’attività amatoriale e ludico-motoria è facoltativa ed è regolamentata dal Decreto del Ministro della Salute del 24 Aprile 2013 e dalla Legge del 9 Agosto 2013, n. 98, art. 42 bis.

Può essere comunque rilasciato su richiesta a chiunque pratichi attività sportiva non agonistica e che non sia tesserato dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Le caratteristiche principali del certificato per attività sportiva ludico-motoria sono:
– Può essere prodotto da qualsiasi Medico iscritto all’Albo professionale.
– Non ha obbligo di esecuzione dell’ECG.
– Ha validità annuale dalla data del rilascio e può prevedere limitazioni (per esempio indicazioni sul tipo e l’intensità dell’attività sportiva specifica per la quale viene rilasciato).

Per la attività ludico-motoria il certificato medico sportivo non è obbligatorio , in quanto l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.

E per i piccoli atleti?

Non c’è l’obbligo di presentare il certificato medico per l’attività sportiva svolta dai bimbi da 0 a 6 anni, fatta eccezione per i casi segnalati dal pediatra. Lo prevede un decreto emanato dal ministero della Salute a marzo 2018 di concerto col ministero dello Sport e che riguarda lo sport praticato in età prescolare.

Questo per facilitare l’avvicinamento alle attività motorie fin dai primi anni di vita nell’ottica di promuovere e un corretto modello di comportamento e contrastare la tendenza alla sedentarietà, in crescita anche tra i più piccoli.

E’ comunque sempre opportuno informare il pediatra del tipo di attività svolta dal piccolo atleta, al fine di verificare la necessità di precauzioni o esami specifici per valutare eventuali tutele da adottare.