In questo articolo affrontiamo una questione che periodicamente ritorna all’attenzione dell’opinione pubblica in occasione di crimini che – per motivi diversi – balzano alla attenzione della cronaca nera. Parleremo degli aspetti legali della difesa personale e, ancor più precisamente, di che cosa si intende per legittima difesa, quando la legge permette e consente al privato cittadino di difendere un suo diritto e quando un eccesso di difesa può portarci a passare dalla ragione al torto.

Dalla ragione al torto

Si tratta di un argomento molto complesso e che dovrebbe essere il primo ad essere affrontato in un corso di difesa personale, ancor prima di spiegare l’anatomia del corpo, ancor prima di mostrare quelle che sono le tecniche più efficaci, sarebbe opportuno inquadrare l’ambito legislativo in cui ci andiamo a muovere. Questo perché dovremmo evitare di passare dalla ragione al torto e quindi, nell’intenzione di difendere un nostro diritto o di proteggere una persona a noi cara, rischiare di eccedere nella nostra azione e quindi causare dei danni all’aggressore e trovarci quindi a doverlo risarcire economicamente o addirittura scontare una condanna penale.

Continua a girare un modo di dire abbastanza crudo: “Meglio un brutto processo che un bel funerale” ma è vero anche che, tra il tribunale e il cimitero, c’è l’ospedale. È vero anche che la maggior parte di noi, brave persone e onesti cittadini, abbiamo un lavoro, una famiglia, degli amici e normalmente non frequentiamo aule di tribunali per difenderci da accuse o testimoniare di essere stati presenti a un reato. Già solo affrontare questo tipo di esperienze ci porta a una serie di stress, oltre evidentemente a delle spese di tempo, di energia ed economiche, che non vanno mai sottovalutate.

Legge e Giustizia

Allora, diciamo una cosa: la sicurezza privata è affidata alle forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Municipale, ecc. Quindi lo Stato dice al cittadino: “Della tua sicurezza mi preoccupo io, non puoi farlo tu”. Questo recepisce il brocardo latino “Vim vi repellere licet“, ovvero “è lecito respingere la violenza con la violenza”. Ma questa violenza viene affidata a delle persone autorizzate, che dovrebbero essere debitamente formate all’uso delle armi, degli strumenti di contenzione, addestrate a valutare quali sono gli ambiti in cui agire, quando dissuadere e quando reprimere.

Quindi la tutela dell’ordine pubblico è affidata alle forze dell’ordine, alla forza pubblica. Questo perché? Perché, intanto, si dovrebbe ragionare su termini oggettivi. È ovvio che, se io vedo un ladro che sta rubando un vasetto di fiori di fronte alla porta di casa mia, può essere che, per tutta una serie di motivi, io abbia una reazione assolutamente esagerata, arrivi a percuoterlo e quindi a causargli un danno – fisico o emotivo – eccessivo rispetto al valore economico del vasetto. È ovvio che, nel momento in cui siamo coinvolti in una situazione simile, non abbiamo quasi mai la lucidità di poterla valutare in maniera obiettiva e razionale. Quindi rischieremmo di farci giustizia da soli, rischieremmo di travalicare quelli che sono i limiti imposti dal buon senso.

La sicurezza del cittadino è quindi affidata alla forza pubblica, ma si sono delle eccezioni, ed è esattamente queste che andremo a vedere. Poiché si tratta di eccezioni, dobbiamo ricordarci sempre che vale la regola: noi non siamo autorizzati, la legge non ci permette di farci giustizia da soli. Possiamo difenderci entro determinati limiti e con tutta una serie di argomenti da rispettare.

Cosa dice la legge

Ci sono diversi articoli del Codice Penale che in qualche modo possiamo riferire all’ambito della difesa personale. Il principale però è l’articolo 52, titolato “Difesa legittima”. Già nel titolo chiarisce di che cosa stiamo parlando, e che recita esattamente così:

Art. 52 Difesa legittima
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614 (violazione di domicilio), primo e secondo comma,
sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata una attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.

Abbiamo poi l’articolo 53, che analizza l’uso legittimo delle armi.

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di
un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

Segue poi un altro interessante articolo, il 54, che analizza il cosiddetto “Stato di necessità”.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

ed infine l’articolo 55, che traccia i limiti dell’eccesso colposo

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Orgoglio e pregiudizio

In conclusione, non dobbiamo certamente accettare di essere vittime senza avere alcuna possibilità di difenderci, ma ricordiamo che molti saggi affermano che il nostro peggior nemico siamo noi stessi. Quindi attenzione a come agiamo, perché a volte la nostra azione è dettata dall’orgoglio, dall’ira, da sentimenti tutt’altro che nobili, e rischiamo di cadere dalla padella alla brace, peggiorando in maniera davvero drammatica situazioni che già di per sé possono essere spiacevoli.

Quindi, se ci troviamo a litigare per un parcheggio, per una mancata precedenza a un incrocio, se ci ritroviamo a discutere perché qualcuno al supermercato vuole fare il furbo e passarci avanti, o perché qualcuno ha un comportamento inappropriato sui mezzi pubblici, prima di arrivare al tu per tu, cerchiamo di chiederci qual è il modo corretto di agire. Siamo sempre presenti nella situazione e ricordiamoci che basta un secondo per rovinarci la vita.